Corte di Cassazione (45134/2019) – Risponde per concorso in bancarotta ex art. 223 L.F. l'amministratore di fatto che sia rimasto volutamente inerte pur essendo a conoscenza di atti di distrazione posti in essere dall'amministratore di diritto.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 06 novembre 2019, n. 45134 - Pres. Francesca Morelli, Rel. Eduardo De Gregorio.
Fallimento - Amministratore di diritto - Compimento di atti di distrazione del patrimonio - Amministratore di fatto - Conoscenza di tali comportamenti - Atteggiamente inerte - Incriminazione per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale - Ricorrere dei presupposti oggettivi e soggettivi - Condanna ex artt. 216 e 223 L.F.
In applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma 2, c.p., il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 c.c., il ruolo di amministratore di fatto di una società per aver esercitato in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti a tale qualifica e funzione, è penalmente responsabile, oltre che per tutti gli atti di distrazione del patrimonio sociale a lui direttamente ascrivibili, anche, a titolo di concorso, essendo gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore formale, per quelli a quest'ultimo addebitabili, nel caso di colpevole e consapevole inerzia da pare sua a fronte della concreta conoscenza di tali comportamenti pregiudizievoli per la società o, comunque, in presenza di inequivocabili segnali d'allarme che l'abbiano reso edotto del loro verificarsi [nello specifico, la Corte, pur in presenza di comportamenti meramente omissivi addebitabili all'amministrazione di fatto, consistenti nella mancata volontaria rinuncia ad attivarsi per evitare il verificarsi di azioni distrattive poste in essere dall'amministratore di diritto nei confronti della società poi fallita, ha ritenuto sussistere anche nei suoi confronti tutti i presupposti soggettivi (consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e del compiersi di atti in grado di cagionare danno ai creditori) ed oggettivi (concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa) richiesti per l'incriminazione dei responsabili per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria di cui agli artt. 223, primo comma, e 216 L.F.]
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%2045134.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione penale, Sez. V, 13 aprile 2011, n. 15065 https://www.unijuris.it/node/1000]