Corte di Cassazione (30540/2019) – Provvedimento del tribunale che, in sede di reclamo, rovesci quanto deciso dal G.D. e disponga l'apertura del giudizio di omologazione del concordato fallimentare: inammissibilità del ricorso per cassazione.

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Data di riferimento: 
26/11/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018, n. 30540 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento – Proposta di concordato fallimentare – Decisione del G.D. - Mancato accoglimento -  Reclamo – Tribunale – Disposta apertura di quella procedura-  Atto ordinatorio – Ricorribilità in cassazione – Esclusione.

Il provvedimento col quale il tribunale disponga l'apertura del giudizio di omologazione, in esito all'accoglimento di reclamo, del concordato fallimentare, è un atto ordinatorio ed endoprocedimentale, non decisorio, né definitivo, e, pertanto, non ricorribile per cassazione. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22339.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: