Tribunale di Ancona – Azione di risoluzione del concordato quale presupposto per poter procedere alla dichiarazione di fallimento del debitore risultato inadempiente agli impegni assunti con il piano omologato.
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Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 20 giugno 2019 – Pres. Pierfilippo Mazzagrco – Giud. Giuliana Filippello e Maria Letizia Mantovani.
Concordato preventivo – Omologazione – Grave inadempimento – Creditori – Richiesta di risoluzione – Proposizione – Termine di decadenza - Decorrenza.
Concordato preventivo – Omologazione – Inadempimento di proposta e piano - Dichiarazione di fallimento – Proponibilità in relazione agli stessi debiti – Necessaria preventiva risoluzione del concordato.
Concordato preventivo – Omologazione – Inadempimento di proposta e piano – Mancata risoluzione - Non consequenziale pronuncia di fallimento – Possibilità per i creditori di agire in executivis.
Non é sostenibile l'affermazione che l'azione di risoluzione del concordato preventivo ex art. 186 L.F. sia proponibile fino a quando non risulti posto in essere l'ultimo adempimento, in quanto, diversamente opinando, il termine decadenziale di un anno non verrebbe fatto decorrere in base a quanto stabilito dalla predetta norma, ossia dalla scadenza stabilita dalla proposta e dal piano omologato perchè si addivenga alla sua realizzazione, ma da un evento peraltro futuro ed incerto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai sensi dell'art. 186 L.F. non è consentito procedere alla dichiarazione di fallimento di una società in concordato preventivo se non previa risoluzione dello stesso; ciò, sia in quanto detta norma si pone in un rapporto di specialità rispetto alla previsione generale di cui all'art. 6 L.F., sia in quanto l'omologazione del concordato rimuove lo stato di crisi/insolvenza che ne ha dato luogo, onde l'impresa interessata alla procedura concordataria minore potrà essere dichiarata fallita, in assenza della risoluzione della stessa, solo a seguito dell'inadempimento da parte dell'imprenditore di altre nuove obbligazioni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La circostanza che solo dall'azione di risoluzione del concordato possa derivare il successivo e consequenziale fallimento, non costituisce motivo per escludere che, nell'ipotesi di concordato inadempiuto non risolto, i creditori possano avvalersi comunque della facoltà di agire in executivis sui beni del debitore a tutela delle rispettive ragioni creditorie. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)