Tribunale di Ancona – Azione di risoluzione del concordato quale presupposto per poter procedere alla dichiarazione di fallimento del debitore risultato inadempiente agli impegni assunti con il piano omologato.
Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 20 giugno 2019 – Pres. Pierfilippo Mazzagrco – Giud. Giuliana Filippello e Maria Letizia Mantovani.
Concordato preventivo – Omologazione – Grave inadempimento – Creditori – Richiesta di risoluzione – Proposizione – Termine di decadenza - Decorrenza.
Concordato preventivo – Omologazione – Inadempimento di proposta e piano - Dichiarazione di fallimento – Proponibilità in relazione agli stessi debiti – Necessaria preventiva risoluzione del concordato.
Concordato preventivo – Omologazione – Inadempimento di proposta e piano – Mancata risoluzione - Non consequenziale pronuncia di fallimento – Possibilità per i creditori di agire in executivis.
Non é sostenibile l'affermazione che l'azione di risoluzione del concordato preventivo ex art. 186 L.F. sia proponibile fino a quando non risulti posto in essere l'ultimo adempimento, in quanto, diversamente opinando, il termine decadenziale di un anno non verrebbe fatto decorrere in base a quanto stabilito dalla predetta norma, ossia dalla scadenza stabilita dalla proposta e dal piano omologato perchè si addivenga alla sua realizzazione, ma da un evento peraltro futuro ed incerto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai sensi dell'art. 186 L.F. non è consentito procedere alla dichiarazione di fallimento di una società in concordato preventivo se non previa risoluzione dello stesso; ciò, sia in quanto detta norma si pone in un rapporto di specialità rispetto alla previsione generale di cui all'art. 6 L.F., sia in quanto l'omologazione del concordato rimuove lo stato di crisi/insolvenza che ne ha dato luogo, onde l'impresa interessata alla procedura concordataria minore potrà essere dichiarata fallita, in assenza della risoluzione della stessa, solo a seguito dell'inadempimento da parte dell'imprenditore di altre nuove obbligazioni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La circostanza che solo dall'azione di risoluzione del concordato possa derivare il successivo e consequenziale fallimento, non costituisce motivo per escludere che, nell'ipotesi di concordato inadempiuto non risolto, i creditori possano avvalersi comunque della facoltà di agire in executivis sui beni del debitore a tutela delle rispettive ragioni creditorie. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)