Corte di Cassazione (22142/2019) - Presupposto perchè la sola avvenuta emissione e utilizzazione di fatture fittizie da parte dell'imprenditore poi fallito possa configurare il reato di bancarotta fraudolenta c.d. documentale.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 21 maggio 2019, n. 22142 – Pres. Stefano Palla, Cons. Rel. Elisabetta Maria Morosini, Cons. Carlo Zaza, Giulio Romano e Angelo Caputo.
Reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice c.d. documentali – Oggetto del reato – Differenza nei due casi- Riferimento nel primo a qualsiasi documento contabile.
Imprenditore poi fallito – Emissione e utilizzo di fatture fittizie - Reato di bancarotta fraudolenta c.d. documentale – Possibile configurazione – Presupposto necessario.
Va ribadito il principio per cui l'oggetto della bancarotta fraudolenta c.d. documentale non coincide con quello della bancarotta semplice documentale, atteso che l'art. 216, primo comma, n. 2), L.F., a differenza del successivo art. 217, secondo comma, non lo individua nelle sole scritture obbligatorie, onde il primo di questi reati può essere realizzato su qualunque documento contabile che, qualora fosse stato regolarmente tenuto e conservato, avrebbe consentito di conoscere i tratti della gestione dell'impresa fallita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Affinché si possa ritenere consumato il reato di bancarotta c.d. documentale ex art. 216 L.F., a motivo della sola avvenuta dolosa emissione e utilizzazione di fatture fittizie, è necessario verificare che quel comportamento fraudolento abbia effettivamente inciso sull'attività del curatore e, in particolare, su quella di verifica della veridicità del contenuto delle scritture principali, sì da poter affermare che gli accertamenti da parte degli organi fallimentari, anche se non impossibili, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%20n.%2022142.pdf