Tribunale di Pisa – Mandato all'incasso con patto compensativo concluso tra una banca e una correntista prima del deposito da parte di questa di una domanda di concordato: restituzione delle somme riscosse in corso di procedura.

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Data di riferimento: 
08/05/2019

Tribunale di  Pisa, 08 maggio 2019 -   Giudice Alessia De Durante.

Titolare di conto corrente – Domanda di concordato preventivo –Mandato all'incasso con patto di compensazione - Contratto concluso con la banca –  Stipulazione anteriore – Riscossione di crediti in corso di procedura – Inoperatività di quel patto – Dovere per la banca di restituzione delle somme incassate – Applicazione dell'art. 56 L.F.  -Mopmento genetico dei crediti non coincidente.

Stante che la finalità del richiamo dell'art. 56 L.F. ad opera dell'art. 169 L.F. è quello di impedire, in violazione della par condicio creditorum e del disposto dell'art. 168 L.F., la soddisfazione dei crediti anteriori alla domanda di concordato mediante la compensazione con debiti sorti in pendenza della procedura concordataria, si deve ritenere che anche  il patto di compensazione che sia stato inserito in un contratto di mandato all'incasso, fondato  sull'affidamento accordato da una banca ad una sua correntista, non possa, seppure quel contratto sia stato sottoscritto tra la banca e la titolare del conto corrente prima che questa abbia proposto domanda di ammissione al concordato  preventivo, operare laddove  l'incasso dei crediti abbia avuto luogo da parte della banca mandataria nel corso di quella procedura, in quanto l'art. 56 richiede, perchè la compensazione possa operare la preesistenza dei crediti, onde,  nel caso del concordato,  il momento genetico di entrambi i crediti deve risultare anteriore all'avvio della procedura concordataria, mentre, nel caso l'incasso sia successivo, il momento genetico del credito della banca mandataria deve farsi coincidere col momento in cui la riscossione ha avuto luogo, ossia a procedura già avviata, perchè è solo in quel momento che il credito che la stessa ha incassato risulta essergli stato ceduto dalla mandante. La banca è tenuta pertanto al pagamento a favore della procedura concordataria della somma complessivamente da lei riscossa su mandato della correntista. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib%20di%20Pisa.pdf

 

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 07 maggio 2009, n. 10548 https://www.unijuris.it/node/859; Tribunale di Reggio Emilia, 11 marzo 2015  https://www.unijuris.it/node/2610 e Corte d'Appello di Milano, 23 febbraio 2016 https://www.unijuris.it/node/2814]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: