Tribunale di Novara – Procedimento esecutivo immobiliare iniziato o proseguito in costanza di fallimento: competenza del giudice dell'esecuzione alla liquidazione delle spese di giustizia spettanti al creditore.
Tribunale di Novara, 01 aprile 2019 – Giudice Delegato Francesca Iaquinta.
Fallimento – Stato passivo - Procedimento esecutivo immobiliare – Inizio o prosecuzione – Deroga al divieto ex art. 51 L.F. - Intervento del curatore – Liquidazione delle spese processuali a favore del creditore – Competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione.
Dal momento che risultano di fatto al di fuori del concorso, si deve riservata in via esclusiva al giudice dell'esecuzione, innanzi al quale, in considerazione della deroga prevista dall'art. 51 L.F., sia iniziato o proseguito, pur in costanza di fallimento, un procedimento esecutivo immobiliare, nel quale sia intervenuto il curatore ai sensi dell'art. 107 L.F., la competenza alla liquidazione delle spese conservative di giustizia spettanti al creditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista Cassazione civile, Sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482 https://www.unijuris.it/node/4348]