Tribunale di Torino - Istituto di Credito Fondiario - Onere di insinuazione al passivo.
Tribunale di Torino, ord. 10 ottobre 2008 - G.E. Castellino.
L'art. 41, secondo comma del T.U. bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n, 385), nel consentire all'istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito, configura un privilegio di carattere meramente processuale, che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito. Peraltro poiché si deve escludere che le disposizioni eccezionali sul credito fondiario apportino una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 l.fall., e non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell'ambito della procedura individuale dall'intervento del curatore fallimentare, all'assegnazione della somma disposta nell'ambito della procedura individuale deve riconoscersi carattere provvisorio, essendo onere dell'istituto di credito fondiario, per rendere definitiva la provvisoria assegnazione, di insinuarsi al passivo del fallimento, in modo tale da consentire la graduazione dei crediti, cui é finalizzata la procedura concorsuale, e, ove l'insinuazione sia avvenuta, il curatore che pretenda in tutto o in parte la restituzione di quanto l'istituto di credito fondiario ha ricavato dalla procedura esecutiva individuale ha l'onere di dimostrare che la graduazione ha avuto luogo e che il credito dell'istituto é risultato, in tutto o in parte, incapiente.
(Provvedimento e massima tratti dal mensile di giurisprudenza e dottrina "Il fallimento e le altre procedure concorsuali" n. 10/09 - pag. 1229 e segg. con nota di G. P. Maccagno- Editore IPSOA - Milano)
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