Tribunale di Padova – Legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo o Veneto Banca in LCA: azione giudiziaria promossa dopo la cessione d'azienda ma con antecedente domanda di mediazione.
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Tribunale di Padova, Sez. II civ., 5 febbraio 2019 – Giudice Giorgio Berola.
D.L. 99/2017 – Veneto Banca in l.c.a. e Intesa Sanpaolo – Cessione d'azienda – Atti o fatti occorsi prima della cessione – Contenzioso successivamente sorto – Legittimazione passiva della banca cessionaria – Esclusione – Procedura di mediazione – Irrilevanza.
D.L. 99/2017 – Veneto Banca in l.c.a. – Azione giudiziaria nei suoi confronti – Art. 83 del TUB – Azionista – Termine per la proposizione o prosecuzione.
Stante che produce effetti limitati ex lege sulla sola prescizione e nulla più, una domanda di mediazione non può, anche laddove sia stata proposta nei confronti di Veneto Banca in LCA anteriormente al contratto di cessione d'azienda stipulato ai sensi del D.L. 99/2017 con Banca Intesa Sanpaolo, essere invocata per anticipare gli effetti della corrispondente domanda giudiziale successivamente proposta nei confronti diretti della cessionaria, che pertanto, anche in una tale ipotesi, non può, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. c del D.L. 99/2017, essere considerata legittimata passiva relativamente a una controversia riferentesi ad atti o fatti occorsi prima della cessione ma iniziata solo posteriormente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai sensi dell'art. 83, terzo comma, del TUB, dalla data di insediamento degli organi liquidatori e, comunque, dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca si deve ritenere che non possa essere iniziata o proseguita alcuna azione giudiziale nei confronti della stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)