Tribunale di Prato – Concordato preventivo: ammissibilità dell’azione di accertamento di un credito anteriore anche per interessi di mora; esclusione del privilegio dell’impresa artigiana per crediti derivanti da un contratto d’appalto.

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Data di riferimento: 
25/01/2019

Tribunale Ordinario di Prato, Sez. Unica Civile, 25 gennaio 2019 – Giudice Giulia Simoni.

Concordato preventivo – Azione di accertamento del credito – Interessi di mora – Ammissibilità – Soddisfazione nei limiti della percentuale concordataria.

Concordato preventivo – Privilegio generale dell’impresa artigiana – Crediti derivanti da contratto d’appalto - Esclusione

Il creditore per titolo anteriore di una procedura di concordato preventivo può chiedere l’accertamento delle somme a lui dovute anche a titolo d’interessi moratori, il cui decorso non è sospeso per effetto della procedura. Infatti, la cristallizzazione dei debiti anteriori alla data della presentazione della domanda di concordato non opera nei rapporti tra creditore e debitore al di fuori della procedura concorsuale, nell’ambito della quale il credito accertato a titolo di interessi – se non assistito da cause di prededucibilità o prelazione – potrà comunque essere soddisfatto solo in base alla percentuale prevista nel piano, tornando ad operare i limiti di cui all’art. 55 L.F. (Matteo Pica Alfieri – Riproduzione  Riservata)

Nei rapporti fra privati, al fine di individuare l’impresa artigiana cui spetta il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 5, c.c. (applicabile, ratione temporis, al caso di specie nella formulazione anteriore alle modifiche del D.L. n. 5/2012) vengono in rilievo i soli criteri dell’art. 2083 c.c., per cui è necessario valutare l’attività svolta, il capitale impiegato, l’entità dell’impresa, il numero dei lavoratori, l’entità e la qualità della produzione, i finanziamenti ottenuti, e tutti gli elementi atti a verificare se l’attività sia svolta con la prevalenza del lavoro dell’imprenditore e della propria famiglia. Si tratta di una valutazione fattuale e giuridica sottratta alla disponibilità delle parti.

Il privilegio, pertanto, non opera con riguardo ai crediti derivanti da appalti d’opera, nei quali non può affermarsi con sicurezza la prevalenza dell’attività lavorativa dell’imprenditore rispetto alla fornitura della materia prima e alla sopportazione delle spese generali connesse all’attività d’impresa, poiché la circostanza che la prestazione sia dedotta in contratto nella sua globalità, senza poter essere scissa nelle singole componenti, non consente di individuare la diversa incidenza di ciascuna di esse.

Il discrimine tra contratto d’appalto e contratto d’opera consiste nel fatto che quest’ultimo coinvolge il piccolo imprenditore, cioè chi svolge la propria attività con la prevalenza del suo lavoro e di quello dei propri familiari, e in cui l’organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative d’impresa facendo a meno dell’attività esecutiva dell’imprenditore artigiano.

In mancanza di circostanze di fatto idonee a dimostrare che il committente si sia riservato l’organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici – assumendo quindi su di sé il rischio del conseguimento del risultato – la qualità d’imprenditore del soggetto cui sia stata affidata un’opera o servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d’appalto e non d’opera, i cui crediti non sono quindi assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 5, c.c. (Matteo Pica Alfieri – Riproduzione  Riservata)

Provvedimento segnalato dall' Avv. Matteo Pica Alfieri.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: