Corte di Cassazione (31231/2018) - Non risulta civilisticamente responsabile per concorso in distrazione l’avvocato che, incaricato di riscuotere delle somme dovute ad una s.r.l., le abbia versate all'amministratore autore di quel reato.

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Data di riferimento: 
04/12/2018

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 04 dicembre 2018 n. 31231 – Pres. Giacomo Travaglino, Rel Paolo Porreca.

Amministrazione di s.r.l. - Somme dovute alla società – Avvenuta distrazione – Somme ricevute da un mandatario incaricato della riscossione – Imputazione di questi per concorso colposo nel reato – Esclusione-  Art. 2475 bis c.c.  -Versamento legittimamente eseguito a mani dell'amministratore. 

Non è imputabile di alcun concorso colposo, in ottica civilistica, per non avere adottato nell'interesse dei creditori sociali modalità tali da impedire una successiva condotta distrattiva da parte dell'amministratore di una società a responsabilità limitata, poi fallita, l’avvocato che, incaricato  di riscuotere alcune somme a questa dovute da terzi, abbia versato, in parte in contanti ed in parte mediante assegni, quel denaro alla società, al  tempo ancora in bonis, per il tramite del suo organo amministrativo, essendo lo stesso legittimato ex art. 2475 bis c.c. a ricevere quei pagamenti e avendo il mandatario ricevuto dall'amministratore regolare quietanza attestante il regolare adempimento del mandato affidatogli. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2031231.2018_0.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: