Tribunale di Treviso – Soddisfazione di un creditore fondiario in caso di concorso tra esecuzione individuale e fallimento. Necessario rispetto da parte del G.E., in sede di assegnazione, delle regole di graduazione dei crediti.
Tribunale di Treviso, 17 ottobre 2018 – Giudice dell' Esecuzione Antonello Fabbro.
Fallimento di debitore mutuatario – Creditore fondiario ammesso allo stato passivo – Azione esecutiva individuale – Avvio o prosecuzione - Concorso tra procedure – Giudice dell'esecuzione – Ricavato della vendita degli immobili ipotecati - Possibile assegnazione provvisoria al creditore fondiario - Passivo fallimentare - Crediti della massa - Collocazione preferenziale – Necessaria considerazione.
Al fine di ridurre al minimo il rischio che gli organi della procedura fallimentare debbano esercitare azioni recuperatorie nei confronti di un creditore fondiario che abbia intrapreso un'azione esecutiva individuale pur in presenza di una procedura fallimentare che abbia interessato il debitore mutuatario, il giudice dell'esecuzione può, se quel creditore è stato ammesso al passivo del fallimento, procedere a soddisfarlo, a titolo di anticipazione, con quanto è stato conseguito dalla vendita dei beni immobili ipotecati, ma, qualora esistano crediti meglio collocati nello stato passivo, deve comunque, procedere all'assegnazione del ricavato tenendo conto di quella che è l'indeffettibile graduazione dei crediti propria della procedura fallimentare, assegnando al curatore le somme necessarie a che la stessa risulti rispettata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. III, 28 settembre 2018 n. 23482 https://www.unijuris.it/node/4348]