Corte di Cassazione (25558/2018) - Emissione di assegno circolare successiva al fallimento su richiesta del fallito ed obblighi della banca in assenza di azione del curatore ex art. 44 l.fall.
Cassazione civile, sez. I, 12 Ottobre 2018, n. 25558. Pres. Rosa Maria Di Virgilio, rel. Eduardo Campese.
Emissione di assegno circolare successiva alla dichiarazione di fallimento - Inefficacia relativa ex art. 44 l.fall. - Azione promossa dal curatore - Necessità - Obbligazione di pagamento, da parte della banca emittente, in favore del prenditore - Sussistenza nell’ipotesi in cui la curatela non abbia agito ex art. 44 l.fall.
In caso di emissione di assegno circolare su richiesta di persona già dichiarata fallita, l'inefficacia di tale atto, al pari di quella degli atti che determinano la successiva circolazione del titolo di credito - se compiuti in pagamento di un credito o di un debito del fallito - può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 44 l.fall., nei confronti di tutti i creditori, ma solo a seguito di azione promossa dal curatore fallimentare, trattandosi di inefficacia relativa; in difetto di detta azione del curatore, la banca non può sottrarsi al pagamento dell'assegno circolare, invocando l'inopponibilità alla procedura concorsuale dei trasferimenti per girata del titolo, poiché essa, quando emette un assegno circolare, adempie ad un'obbligazione di provvista nei confronti del richiedente e contestualmente assume, ex artt. 82 e 83 del r.d. n. 1736 del 1933, un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo. (massima ufficiale)