Tribunale di Genova – Piano di concordato con continuità diretta che preveda l'utilizzo di un immobile ipotecato: non necessità di alcuna autorizzazione per la stipula di un patto paraconcordatario con creditori ipotecari.
Tribunale di Genova, Sez. VII Fall., 07 giugno 2018 – Pres. Ada Lucca, Rel. Rosario Ammendolia, Giud. Roberto Bonino.
Concordato preventivo - Continuità aziendale diretta - Previsione dell'utilizzo di un immobile ipotecato – Stipula di un patto paraconcordatario con le banche, creditrici ipotecarie – Presupposto per ottenerne il preventivo consenso - Necessità dell'autorizzazione da parte del tribunale o del G.D. - Esclusione.
Laddove il piano e la proposta formulati con il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale diretta prevedano, tra l'altro, al fine della prosecuzione dell'attività d'impresa, l'utilizzo di un immobile ipotecato sulla base di un patto paraconcordatario, da stipularsi con i creditori ipotecari bancari, avente ad oggetto il riscadenziamento dei piani di ammortamento dei mutui in essere anche per le rate già scadute al momento del deposito del ricorso, consentendo così di rendere sostenibile il piano anche senza la vendita di quel bene e di escludere, nel contempo, anche la violazione del limite annuale di moratoria prevista dall'art. 186 bis, secondo comma, lettera c) L.F., si deve ritenere che detto patto, prevedente la sola condizione sospensiva dell' avvenuta omologazione, costituisca un fatto giuridico che non è soggetto all'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 161, settimo comma, L.F., in quanto non si configura quale atto di straordinaria amministrazione dato che non contiene né clausole di novazione dei mutui, né alcun riconoscimento di diritti dei creditori bancari in relazione ai mutui pendenti e dato che le rinunce formulate dagli stessi a favore della società ricorrente non costituiscono un atto dispositivo di quest'ultima, e non è altresì neppure soggetto all'autorizzazione da parte del Giudice Delegato ai sensi dell'art. 167, secondo comma, L.F. in quanto costituisce un presupposto che precede logicamente e cronologicamente l'ammissione alla procedura e non è pertanto soggetto al controllo a questi demandato degli atti di gestione che intervengano successivamente all'apertura della procedura. [nello specifico il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura concordataria ed affermato che non vi era luogo da parte sua a procedere sulla richiesta, come formulata dalla ricorrente, di autorizzazione alla stipula del patto paraconcordatario, che nel frattempo la stessa, per dimostrare che non si trattava solo di una sua ipotesi, aveva tra l'altro già provveduto a concludere]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)