Tribunale di Crotone – Concordato preventivo e perentorietà del termine per il deposito delle somme necessarie allo svolgimento della procedura: ipotesi che non escludono l'effetto decadenziale in caso di mancato rispetto.
Tribunale di Crotone, Uff. Esecuzioni e Proc. Concorsuali, 21 febbraio 2018 – Pres. Antonio Barbetta, Rel. Emmanuele Agostini, Giud. Davide Rizzuti.
Concordato preventivo – Apertura - Svolgimento della procedura – Tribunale - Termine per il deposito della somma necessaria - Ricorrente – Mancato rispetto – Deposito con pochi giorni di ritardo – Circostanza non idonea ad escludere la decadenza.
Concordato preventivo con riserva – Termine per il deposito della somma necessaria – Ricorrente - Mancato rispetto – Decreto di ammissione – Nomina di un precommissario - Costituzione di un fondo spese di minor importo – Adempimento non impeditivo della decadenza.
Confligge con l'effetto decadenziale collegato al mancato rispetto del termine di massimi quindici giorni di cui all'art. 163, secondo comma, L.F. come fissato dal tribunale, in sede di dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo, per il deposito da parte del ricorrente della somma presumibilmente necessaria per lo svolgimento della procedura, effetto che non conosce sfumature e gradazione, la difesa dello stesso ricorrente che si basi sull'esiguità del ritardo rispetto allo spirare del termine previsto nel decreto del tribunale [nello specifico soli quattro giorni]. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)
Si deve considerare priva di una qualche attitudine ad impedire gli effetti decadenziali collegati al mancato rispetto del termine di cui all'art. 163, secondo comma, n. 4 L.F. per il deposito della somma necessaria allo svolgimento della procedura ed, in particolare, la revoca ex art. 173 L.F. che, ai sensi di quanto previsto dal quarto comma dello stesso art. 163, ne consegue, la precedente costituzione da parte del proponente di un fondo spese di minor importo in ossequio al decreto che ha deciso della sua ammissione alla procedura di concordato in bianco ex art. 161, sesto comma, L.F., trattandosi di adempimento di creazione tipicamente giurisprudenziale collegato alla nomina da parte del tribunale di un precommissario; trattasi di adempimento distinto da quello previsto dal'art. 163 L.F., che, laddove non assolto, la giurisprudenza considera quale condotta manifestatamente inidonea alla predisposizione del piano e della proposta, che comporta l'abbreviazione del termine principale da parte del tribunale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)