Tribunale di Milano – Concordato avviato da un debitore già interessato ad una espropriazione presso terzi, conclusasi con l'assegnazione: inammissibilità della proposizione da parte sua di una opposizione all'esecuzione.
Tribunale di Milano, Sez. III civ., 01 ottobre 2018 – Giud. Sivia Vaghi.
Espropriazione presso terzi – Assegnazione delle somme pignorate – Debitore esecutato – Procedura di concordato preventivo - Avvio – Opposizione all'esecuzione – Pagamento non ancora avvenuto - Proposizione comunque inammissibile - Procedimento esecutivo concluso - Ammissione del debitore alla procedura concordataria – Pagamento successivo da parte del terzo – Irrilevanza.
Nell'ipotesi che, prima che un debitore possa dare avvio ad una procedura di concordato preventivo, venga pronunciata, a seguito di una procedura di espropriazione presso terzi, promossa da un suo creditore, ex art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, si deve ritenere inammissibile la proposizione da parte dello stesso debitore di un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto l'avvenuta assegnazione si deve considerare conclusiva del procedimento esecutivo intentato nei suoi confronti. Ciò anche se l'opposizione sia stata proposta prima che il pagamento del terzo abbia avuto luogo e sia che detto pagamento sia stato effettuato in epoca successiva all'ammissione del debitore alla procedura concordataria, utilizzando quindi, ad avviso dallo stesso esecutato in violazione del disposto dell'art. 168 L.F., denaro che si sarebbe dovuto viceversa destinare ai creditori concorsuali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)