Tribunale di Mantova – Fallimento ed interruzione dei processi in corso: decorrenza del termine entro il quale il fallito può procedere alla riassunzione.

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Data di riferimento: 
03/09/2018

Tribunale di  Mantova,  Sez. II civ., 03 settembre 2018 -  Giud. Laura De Simone.

Fallimento ed interruzione dei processi in corso - Decorrenza del termine per la riassunzione.

Stante  l'effetto interruttivo dei processi in corso, che, ai sensi dell'art. 43, terzo comma, L.F.,si verifica a seguito dell'apertura di un fallimento, non si produce automaticamente, ma solo nel momento in cui l'evento interrutivo risulta effettivamente a conoscenza delle parti interessate, è da quella circostanza che si deve ritenere decorra il termine di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c. entro il quale la rassunzione deve avvenire [nello specifico, essendo il processo stato riassunto per iniziativa dello stesso fallito,  il tribunale ha ritenuto che detto momento si doveva far coincidere con il deposito della sentenza di fallimento, non potendo il fallito non esserne venuto a conoscenza, e, non avendo questi rispettato il termine previsto, ha dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20415

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: