Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Necessario accoglimento dell'istanza del curatore, se preventivamente autorizzato dal giudice delegato, di avere accesso ai contenuti dello spesometro della fallita.
T.A.R. per l' Emilia Romagna, Sez. I, 25 ottobre 2017 - Pres. F.F. Est. Umberto Giovannini, Cons. Ugo De Carlo, Primo Refer. Giuseppe La Greca.
Fallimento – Curatore – Autorizzazione del G.D. - Banca dati della P.A. - Spesometro, in particolare – Necessità di ricostruire l'attivo fallimentare - Diritto di accesso.
In presenza di una valida preventiva autorizzazione da parte del giudice delegato, deve trovare accoglimento l'istanza del curatore volta ad aver accesso, al fine di poter ricostruire l'attivo fallimentare (specie in caso di mancanza delle fatture emesse o ricevute dalla società fallita ) ai dati ricavabili da ricerche effettuate con modalità telematiche presso determinate banche dati detenute e gestite dalla Pubblica Amministrazione, tra le quali deve ritenersi inclusa quella sul c.d. "spesometro". [nello specifico il T.A.R. ha, pertanto, accolto il ricorso proposto dal curatore avverso l'illegittimo diniego, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di accesso ai dati contenuti nello spesometro della fallita, vale a dire nelle comunicazioni telematiche inviate a fini IVA alla Amministrazione finanziaria dai clienti e fornitori della stessa fallita, stante la necessità di considerare anche i dati risultanti dalle ricerche telematiche eseguite su quella banca dati quali documenti amministrativi e non quali mere informazioni, prive di rilevanza giuridica, necessitanti per poter essere tradotte in documenti o proiezioni di ulteriori, non consentite, attività di elaborazione e/o estrapolazione da parte dell'Ente pubblico interessato alla richiesta]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)