Tribunale di Milano - Fallimento e prevalenza, in sede di riparto, dei crediti ipotecari rispetto a quelli prededucibili. Assoggettamento degli stessi al pagamento di una percentuale delle spese generali.
Tribunale di Milano, Sez. Fall., 01 aprile 2017 – Giud. Del. Guido Macripò.
Fallimento – Beni immobili ipotecati - Ricavato della vendita – Ripartizione - Crediti ipotecari – Prevalenza sui crediti prededucibili – Eccezione – Crediti conseguenti al attività di conservazione o liquidazione dei beni – Addebito di spese generali – Proporzionalità tra attivo mobiliare e immobiliare – Criterio da adottarsi.
Ai sensi della normativa vigente, come modificata dal D. Lgs. 9 gennaio 2006 n.5, ed, in particolare, alla luce del disposto dell'art. 111 ter L.F., si deve ritenere che, in sede di repartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita dei beni immobili oggetto di ipoteca, i crediti ipotecari prevalgano sui crediti prededucibili, a meno che questi ultimi si riferiscano ad attività ricollegabili alla conservazione o liquidazione di quegli stessi beni o volte ad assicurare, comunque, ai titolari della garanzia reale specifiche utilità. In ogni caso anche i crediti assisti da prelazione, vanno assoggettati al pagamento di un'aliquota delle spese generali (per la verifica del passivo, per le comunicazioni ai creditori e per il compenso al curatore), come desunta dal rapporto percentuale tra le masse attive mobiliari ed immobiliari, ciò a prescindere dall'utilità effettivamente arrecata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)