Tribunale di Reggio Emilia – Inammissibilità di una proposta di concordato che preveda un aumento del capitale sociale, con esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci.
Tribunale di Reggio Emilia, 28 giugno 2017 – Pres. Annamaria Casadonte, Rel. Virgilio Notari.
Concordato con continuità diretta - Società a responsabilità limitata – Previsione di un aumento di capitale – Intervento di terzi finanziatori - Dritto d'opzione dei soci - Limitazione od esclusione - Inammissibilità della proposta – Art. 163, quinto comma, L.F. - Inapplicabilità.
Deve considerarsi confinata ai soli casi di proposte di concordato concorrenti, in quanto non suscettibile di essere interpretata estensivamente o di poter colmare in via analogica una asserita lacuna normativa, la disposizione di cui all'art. 163, quinto comma, L.F., come introdotta dall'art. 3, primo comma, lettera c) del D.L. n. 83/2015, convertito nella L. 132/2015, che, con riferimento a tali particolari accadimenti, consente, con finalità latamente espropriative, il subingresso di terzi nella compagine sociale attraverso la limitazione o l'esclusione del diritto d'opzione dei soci [nello specifico, il tribunale ha giudicato inammissibile, in quanto carente sotto il profilo della fattibilità giuridica, la proposta di una S.r.l. di concordato con continuità diretta che prevedeva di reperire le risorse finanziarie funzionali alla prosecuzione dell'attività aziendale attraverso la deliberazione di un aumento di capitale che, contemplando l'intervento di terzi finanziatori, si prospettava lesivo del diritto dei soci al controllo della compagine sociale] (Pirerluigi Ferrini – Riproduzione riservata)