Tribunale di Gorizia - Mutuo fondiario garantito da ipoteca - Presupposti per la revocabilità.

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Data di riferimento: 
24/08/2009

Tribunale di Gorizia - dott. Daniele Venier - dott. Andrea O.Comez - dott. Paolo Santangelo.
Provvedimento segnalato dall'avv. Amedeo De Toma

Le delibere dei Comitati Interministeriali hanno natura di atto normativo e quindi, anche se non prodotte in giudizio, sono utilizzabili e conoscibili dal Giudice secondo il principio "iura novit curia"

Presupposto per la revocabilità della costituzione di ipoteca contestuale ad una operazione di mutuo fondiario è l'inopponibilità alla Massa fallimentare del contratto di mutuo, o perché anormalmente solutorio o perché simulato. Ne consegue che, qualora il credito fondato su un contratto di mutuo fondiario sia stato ammesso allo stato passivo fallimentare, deve necessariamente riconoscersi anche l'ipoteca contestualmente costituita, la quale non può, quindi, essere revocata.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]