Tribunale di Milano – Ipotesi di revoca dell'ordinanza di assegnazione, non ancora eseguita, emessa nel corso di una espropriazione presso terzi promossa nei confronti di debitore successivamente ammesso a concordato preventivo.
Tribunale di Milano, Sez. Esecuzioni Mobiliari, 18 ottobre 2016 – Giudice Carla Elisabetta Facchini.
Procedimento esecutivo – Espropriazione presso terzi - Ordinanza di assegnazione - Concordato preventivo - Ammissione del debitore – Debitor debitoris - Pagamento ancora non eseguito – Tempestiva opposizione agli atti esecutivi – Improcedibilità dell’esecuzione – Revoca dell’ordinanza di assegnazione.
Laddove il debitore, nei cui confronti sia stata promossa una procedura di espropriazione presso terzi conclusasi con un'ordinanza di assegnazione, sia stato successivamente ammesso alla procedura di concordato preventivo e laddove quel debitore, prima del pagamento da parte soggetto pignorato, abbia proposto tempestiva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, secondo comma, c.p.c,, va dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 168 L.F. la procedura esecutiva in corso e va conseguentemente revocata l'ordinanza di assegnazione precedentemente emessa nel corso della stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)