Tribunale di Aosta – Procedura esecutiva mobiliare pendente alla data di dichiarazione di fallimento: provvedimenti del giudice conseguenti al mancato subentro da parte del curatore.
Tribunale di Aosta, Sez. Civ., 21 novembre 2017 – Giudice dell'Esecuzione Giuseppe di Filippo.
Dichiarazione di fallimento - Procedura esecutiva mobiliare pendente – Curatore – Mancato subentro – Giudice dell'esecuzione – Dichiarazione di improcedibilità – Ipotesi di chiusura anticipata - Ufficiale Giudiziario - Art. 122 comma terzo, del D.P.R. n. 1229/1959 – Compenso non dovuto.
Laddove alla data dichiarazione di fallimento sia pendente una procedura esecutiva mobiliare ed il curatore fallimentare vi intervenga e manifesti nella forma più libera la sua intenzione, ex art 107, sesto comma, seconda parte, L.F., di non subentrarvi, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità della procedura e assegna le somme ricavate dalla vendita al fallimento, cui spetta ai sensi dell'art. 42,secondo comma, L.F. la disponibilità dei beni. In tal caso, a norma del'art 122 comma terzo, del D.P.R. n. 1229/1959, rigetta la richiesta di compenso avanzata dall'Ufficiale Giudiziario, in quanto la dichiarazione di improcedibilità risulta essere ipotesi assimilabile ad una chiusura anticipata ex art. 532, secondo comma, terzo periodo, c.p.c., a fronte della quale tale compenso non è dovuto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)