Tribunale di Udine - Banca Popolare di Vicenza in l.c.a.: improcedibilità della causa, anche se diretta contro la Banca al fine di precostituirsi un titolo nell’eventualità del ritorno in bonis.
Tribunale di Udine, 10 aprile 2018 – dott. Andrea Zuliani
Liquidazione coatta amministrativa – Banca Popolare di Vicenza – Processo – Improcedibilità – Ritorno in bonis.
La vertenza, interrotta per l’assoggettamento della Banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, e poi riassunta nei confronti della stessa in l.c.a. dev’essere dichiarata improcedibile. Al contempo è improcedibile anche la domanda svolta nei confronti della Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. – e non della procedura – al fine di precostituirsi un titolo per quando essa dovesse eventualmente tornare in bonis. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
Nota redazionale:
Nel panorama delle pronunce che stanno affrontando il tema delle vertenze pendenti e/o riassunte nei confronti della Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa e della cessionaria Intesa Sanpaolo s.p.a. (che nel caso di specie, invero, non viene interessata), quella oggetto di massimazione presenta un profilo di particolare interesse, poiché l’attore – azionista della Banca – aveva inteso agire non solo contro la Procedura di l.c.a., bensì – riconosciuta l’improcedibilità nei confronti di essa – anche contro la Banca quale soggetto esistente nonostante la procedura di liquidazione coatta, con l’obiettivo di ottenere un titolo giudiziale di condanna da utilizzarsi ove la Banca fosse tornata in bonis. La richiesta, si evince dalla pronuncia, si basava su alcuni precedenti giurisprudenziali che avevano considerato legittima tale prassi, perlopiù con riferimento al fallimento della persona fisica. Rileva il Tribunale, nel caso di specie, che tale strada è impraticabile per diverse ragioni: innanzitutto verrebbe leso in concreto il principio del contraddittorio poiché gli unici legittimati passivi potrebbero essere gli ex amministratori della Banca, purtuttavia questi di fatto non avrebbero interesse alcuno a costituirsi in giudizio e, qualora anche lo volessero, non potrebbero disporre di alcun patrimonio su cui far gravare le spese; in secondo luogo, neppure il creditore avrebbe interesse ad ottenere un titolo giudiziale di tal fatta, o quantomeno non avrebbe un interesse attuale, poiché ove ad accedere alla procedura concorsuale sia una persona giuridica, il suo ritorno in bonis è solo eventuale e non fisiologico, come è nel caso di persone fisiche. Alla luce di queste considerazioni il Tribunale, pur compensando le spese del giudizio, ha dichiarato l’improcedibilità di tutte le domande svolte.
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