Corte di Cassazione (8997/2018) – Bancarotta fraudolenta patrimoniale: criteri da cui desumere la sussistenza dell’elemento soggettivo e la mancanza della speciale tenuità del danno.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 27 febbraio 2018 n. 8997 - Pres. Rosa Pezzullo, Rel. Umberto Luigi. Scotti.
Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Elemento soggettivo – Agente – Necessità della volontà del dissesto – Esclusione – Garanzia patrimoniale – Rischio di danno per i creditori – Consapevolezza - Presupposto sufficiente.
Bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale – Massa attiva disponibile per il reparto – Consistente riduzione - Speciale tenuità del danno – Conseguente riduzione delle pene – Esclusione.
Bancarotta fraudolenta o semplice - Circostanze aggravanti ed attenuanti – Rilevante gravità e speciale tenuità – Contrapposizione non esaustiva – Possibili situazioni intermedie.
Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessario che la volontà dell’agente investa lo stato d’insolvenza ed il dissesto economico dell’impresa, essendo sufficiente che sussista, nello stesso, la consapevolezza di imprimere al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell’impresa e di compiere atti suscettibili di arrecare danno ai creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, al fine di escludere la sussistenza dell’attenuante della speciale tenuità di cui all’art. 219, terzo comma, L.F., si deve ritenere sia sufficiente che l’illecito comportamento posto in essere dall’imprenditore abbia avuto ad oggetto beni di rilevante entità, onde la sottrazione o l’occultamento degli stessi siano risultati idonei di per sé ad incidere in misura consistente sulla massa attiva globale disponibile per il riparto. Lo stesso dicasi per quanto concerne il reato di bancarotta preferenziale a fronte di pagamenti di non lieve entità effettuati a favore dei creditori chirografari, nonostante la presenza di creditori privilegiati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai fini del riconoscimento delle circostanze aggravanti ed attenuanti in sede di condanna per bancarotta fraudolenta o semplice, il predicato della “speciale tenuità” del danno, di cui all’art. 219, terzo comma, L.F., non contraddice logicamente quello della “rilevanza”, come se tutto ciò che non è rilevante si dovesse considerare, per ciò solo, specialmente tenue, in quanto i due aggettivi declinano, in positivo e negativo, due varianti rispetto a tutta un’ampia fascia di valori intermedi [nello specifico, la Corte Suprema ha pertanto smentito che risultasse illogico o contradditorio, come sostenuto da parte ricorrente, che la Corte d’Appello avesse, a fronte del mancato riconoscimento della riduzione di pena connessa alla speciale tenuità di cui al predetto articolo, comunque riconosciuto al colpevole le attenuanti generiche in ragione della non rilevante gravità del danno]
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