Corte di Cassazione (10161/2018) – Insussistenza del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento dell’imposta IVA per la vendita di beni al prezzo di mercato ed utilizzo del ricavato per pagare altri debiti societari.

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Data di riferimento: 
06/03/2018

Cassazione penale, 06 Marzo 2018, n. 10161. Pres. Giovanni Amoroso, rel. Donatella Galterio.

Sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta - Vendita di beni a prezzo di mercato - Reato di cui all'art.11 d. Igs. 74/2000 -  Insussistenza

La vendita da parte dell’amministratore della società delle attrezzature delta società da lui amministrata, effettuata a prezzo di mercato con incameramento del corrispettivo , configura un atto, che sebbene pregiudizievole per l'erario essendo stato il danaro destinato al soddisfacimento di altri debiti da cui la stessa società era gravata, è privo tuttavia del carattere fraudolento richiesto per il perfezionamento del reato di cui all'art.11 d. Igs. 74/2000. Non può pertanto ritenersi che, malgrado la dimostrazione da parte dall'imputato della devoluzione del corrispettivo incassato ad altri pagamenti dovuti dalla società (stipendi, assicurazioni, cassa edile), sulla base del solo atto dispositivo senza che ricorrano gli estremi della simulazione né di altri atti fraudolenti, sussista la penale responsabilità dell’amministratore. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19265.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]