Tribunale di Nola – Fallimento: ammissione al passivo di crediti derivanti da una fattispecie contrattuale complessa. Inammissibilità della compensazione tra debiti reciproci sorti in tempi diversi rispetto all’apertura del concorso.
Tribunale di Nola, 17 novembre 2016 – Pres. Est. Eduardo Savarese.
Fallimento - Locazione finanziaria – Contratto di mutuo - Collegamento negoziale – Stato passivo dell’utilizzatrice, anche mutuataria - Domanda di ammissione al passivo del concedente mutuatario – Autonomia delle figure negoziali - Disciplina da applicarsi a ciascun contratto - Inderogabilità.
Locazione finanziaria – Contratto di mutuo - Collegamento negoziale – Debito del concedente – Origine postfallimentare – Debito del fallito - Anteriorità rispetto all’apertura del concorso - Compensazione – Inammissibilità.
Alla domanda di ammissione allo stato passivo dei crediti derivanti da una fattispecie contrattuale complessa, che consti, per un verso, di un contratto di locazione finanziaria di immobile e, per altro verso, di un contratto denominato di locazione finanziaria e submutuo, stipulato molti anni dopo il primo, con il quale, sostanzialmente, il termine di riscatto del leasing venga protratto al termine degli obblighi restitutori gravanti sulla locataria utilizzatrice, quale submutuataria di una somma di denaro, si deve ritenere debba essere applicata la disciplina inderogabile prevista dalla legge finanziaria per ciascun contratto e, pertanto, al primo contratto che la compone, quella ex art. 72 quater L.F., e, viceversa, al secondo, che risulta essere in tutto e per tutto un contratto di mutuo, la disciplina generale delle obbligazioni pecuniarie di cui all’art 55 L.F.; ciò in quanto il collegamento negoziale ipotizzato dalla creditrice non può influire sull’autonomia giuridica delle due figure negoziali. (Piertluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non risulta applicabile la compensazione di cui all’art. 56 L.F. tra il debito restitutorio, che potrebbe gravare, ai sensi dell’art 72 quater secondo comma, L.F. sul concedente del bene in leasing ove, sciolto il relativo contratto, il ricavato dalla vendita di quel bene superasse il valore del suo credito residuo, nei confronti dell’utilizzatore fallito, per rate scadute, a scadere e per prezzo del riscatto come previsto dal quel contratto, ed il debito dello stesso fallito per rate di submutuo non pagate al momento della dichiarazione di fallimento, in quanto quest’ultimo risulta anteriore all’apertura del concorso, mentre il debito del concedente, in quanto sorto a seguito dello scioglimento del contratto di leasing, non potrebbe che eventualmente avere origine postfallimentare.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)