Tribunale di Mantova – Azione revocatoria di rimessa in conto corrente derivante da mutuo ipotecario concesso per ripianare esposizione non garantita. Valutazione di durevolezza e consistenza.

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Data di riferimento: 
05/02/2018

Tribunale Mantova, 05 Febbraio 2018. Est. dott. Andrea Gibelli.

Azione revocatoria di rimessa in conto corrente - Concessione di mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto – Funzione solutoria della rimessa.

Azione revocatoria di rimessa su conto corrente bancario - Riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria – Presupposti.

Ogni versamento in conto corrente di corrispondenza ha natura di pagamento ed è soggetto a revocatoria fallimentare, se intervenuto su conto scoperto, nell’ipotesi in cui abbia la funzione di estinguere il debito del correntista come nel caso in cui la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca sia destinata a ripianare uno scoperto di conto, qualora il mutuo ipotecario ed il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel contesto di un'operazione unitaria il cui fine ultimo è quello di azzerare la preesistente obbligazione. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

Sussistono i requisiti della consistenza e della durevolezza nell’ipotesi in cui una rimessa abbia ridotto nel momento in cui è stata effettuata l’esposizione debitoria del 17,85% laddove non sia dimostrato con idonea documentazione, che le successive operazioni poste in essere abbiano neutralizzato gli effetti solutori della rimessa revocanda. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19197.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: