Corte di Cassazione (3086/2018) – Inefficacia del versamento da parte di una banca sul conto corrente della fallita di somme bonificate a favore della stessa dopo la dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2018 n. 3086 – Pres. Antonio Didone, Rel. Eduardo Campese.
Dichiarazione di fallimento – Pagamenti successivi – Inefficacia – Fallito - Perdita del potere di disporre del proprio patrimonio – Conoscenza da parte del solvens – Irrilevanza.
Dichiarazione di fallimento – Risoluzione del contratti di conto corrente – Banca – Accettazione di un bonifico – Accredito a favore della fallita –Ipotesi di negotiorum gestio - Inefficacia.
Risulta irrilevante agli effetti dell’inopponibilità, ex art. 44, secondo comma, L.F., alla massa dei creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento la circostanza che il solvens fosse a conoscenza della perdita, da parte del fallito stesso, del potere di disporre del proprio patrimonio, in quanto l’inefficacia prevista da detta disposizione costituisce una sanzione di carattere obiettivo che prescinde da tale conoscenza e trova la sua giustificazione nell’esigenza di tutela della massa dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante che, ai sensi dell’art. 78, primo comma, L.F. la dichiarazione di fallimento comporta la risoluzione dei contratti di conto corrente, si deve ritenere che a partire da quel momento la banca non abbia più alcun obbligo nei confronti del correntista. Pertanto, l’avere la banca accettato un bonifico eseguito da parte di terzi a favore della società fallita [nello specifico da parte dell’Amministrazione Finanziaria a titolo di rimborso dell’IVA] e l’aver accreditato la relativa somma, poi dalla stessa fallita prelevata, a favore di questa, configura un’ipotesi di negotiorum gestio che comporta la medesima conseguenza dell’inefficacia, ex art. 44, secondo comma L.F., di un pagamento effettuato dalla banca direttamente alla fallita, anziché alla curatela. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di contratti bancari, il "bonifico" (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire; da tale accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Ne deriva che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall'ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa, con l'effetto ad essa imputabile (se l'accredito intervenga nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la " par condicio creditorum”. (massima ufficiale)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%203086.2018_0.pdf