Tribunale di Bari – Opponibilità al Fallimento, che agisca per il riconoscimento di un suo credito, dell’esistenza di una clausola compromissoria, in particolare per arbitrato irrituale.
Tribunale di Bari, Sez. IV civ., 29 novembre 2017 – Giudice Antonio Ruffino.
Fallimento – Curatore – Subentro in un contratto – Clausola compromissoria – Necessario rispetto.
Fallimento – Curatore – Azione giudiziaria volta al recupero di un credito – Tribunale – Clausola di arbitrato irrituale – Accertata sussistenza – Rigetto della domanda giudiziale.
Dal momento che la giurisprudenza ha chiarito che, a differenza dell’opposto caso in cui il credito sia azionato nei confronti dell’impresa fallita per il quale vale la regola dell’accertamento esclusivo in sede concorsuale ex art. 52 L.F., il curatore che subentri in un contratto stipulato dal fallito contenente una clausola compromissoria non può disconoscere tale clausola, si deve ritenere che sia opponibile al Fallimento, che agisca nei confronti di un ex socio vantando un precedente credito nei di lui confronti, la clausola compromissoria contenuto nello statuto della società fallita. (Pierluigi Ferrini Riproduzione riservata)
L’eccezione con la quale, nel corso di un giudizio già instaurato, si deduce l’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non ha, a differenza del diverso caso di clausola per arbitrato rituale, natura processuale in quanto non pone una questione di competenza, ma ha natura sostanziale e introduce una questione di merito in relazione all’esistenza o meno di una rinuncia delle parti alla tutela giurisdizionale a favore dei una risoluzione negoziale [nello specifico, il tribunale, acquisita la prova documentale della sussistenza di tale clausola, ha pertanto rigettato la domanda giudiziale proposta dalla Curatela per il riconoscimento di un credito pregresso della fallita nei confronti di un suo ex socio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 giugno 2015 n. 13089 https://www.unijuris.it/node/2830]