Corte di Cassazione (25329/2017) - Vendita competitiva in sede fallimentare di beni mobili ed effetto traslativo del bene solo con l’integrale pagamento del prezzo.

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Data di riferimento: 
25/10/2017

Cassazione civile, sez. I, 25 Ottobre 2017, n. 25329. Pres. Antonio Didone, rel. Massimo Ferro.

Vendita fallimentare di beni mobili disposta ai sensi dell’art. 107 l.fall – Effetto traslativo - Integrale pagamento del prezzo – Necessità.

In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, la vendita di beni mobili a regime competitivo disposta ai sensi dell’art. 107 l.fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006, anche in mancanza di un decreto di trasferimento del giudice delegato non può equipararsi a quella volontaria, sicché l’effetto traslativo del bene non dipende dal consenso del curatore (che non assume il ruolo di parte), ma, in ragione della natura di vendita coattiva, si verifica esclusivamente con l’integrale pagamento del prezzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il reclamo proposto dalla fallita avverso il provvedimento del giudice delegato sull’istanza di sospensione ex art. 108 l.fall., proposta quando la vendita si era ormai perfezionata a seguito del pagamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario). (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18835.pdf

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