Corte di Cassazione (633/2018) – Presupposti oggettivi e soggettivi per la configurazione del reato di cui agli artt. 223, secondo comma, n. 2 e 216 L.F. causato da operazioni dolose poste in essere da persone diverse dal fallito.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 10 gennaio 2018 n. 633 – Pres. Paolo Antonio Bruno, Rel. Umberto Luigi Scotti.
Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori – Compimento di operazioni dolose - Omesso pagamento di tributi e contributi – Scopo di autofinanziamento - Causazione del fallimento della società –– Concorso di causa preesistente – Effetto di mero aggravamento del dissesto – Irrilevanza - Reato di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2 L.F. – Configurazione.
Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori – Compimento di operazioni dolose - Causazione del fallimento – Consapevolezza e volontà dell’azione – Prevedibilità dell’evento – Presupposti di integrazione dell’elemento soggettivo – Rappresentazione e volontà del fallimento – Presupposto non necessario.
In tema di fallimento determinato da operazioni dolose ex art. 223, secondo comma, n. 2 L.F., poste in essere dai soggetti di cui al primo comma (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori), si deve ritenere che non interrompano il nesso di causalità tra operazioni dolose [nello specifico, consistite in protratti, estesi e sistematici mancati versamenti, allo scopo di autofinanziarsi, di tributi e oneri previdenziali] ed evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 c.p., né il fatto che l’operazione dolosa abbia cagionato il solo aggravamento del dissesto già in atto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il fallimento causato da operazioni dolose configura un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale che richiede solo la prova accusatoria della natura dolosa, ossia della consapevolezza e volontà, dell’operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell’astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell’azione anti doverosa, non essendo necessarie, al fine dell’integrazione dell’elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%20633.2018.pdf