Tribunale di Como – Proposta concordataria che preveda la falcidia dei diritti di prelazione: relazione giurata del professionista quale presupposto indefettibile di ammissibilità della stessa.

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Data di riferimento: 
24/05/2017

Tribunale di  Como, Sez. I civ., 24 maggio 2017 – Pres. Anna Introini, Rel. Alessandro Petronzi, Giud. Marco Mancini.

Concordato preventivo – Proposta – Creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca -  Previsione  di non integrale soddisfazione - Relazione giurata del professionista – Preesistenza a quella dell’attestatore – Presupposto indefettibile di ammissibilità – Mancanza - Tribunale – Concessione di un termine per l’integrazione – Facoltà non praticabile.

La relazione giurata del professionista, come prevista, in caso di proposta di concordato preventivo che preveda la soddisfazione non integrale  dei creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca, dall’art. 160, secondo comma, L.F., rappresenta un anterius logico e giuridico di quella dell’attestatore di cui all’art. 161, terzo comma, L.F. e costituisce un presupposto indefettibile di ammissibilità della proposta concordataria, la cui mancanza non può essere utilmente colmata dal ricorso da parte del tribunale alla facoltà, prevista dall’art. 162, primo comma, L.F., di assegnare al proponente un termine per l’integrazione della domanda e la produzione di nuovi documenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. in questa rivista Tribunale di Roma 02 agosto 2010 https://www.unijuris.it/node/810 e   Tribunale di Crotone 15 aprile 2015 https://www.unijuris.it/node/2697]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18566.pdf

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: