Corte di Cassazione (23418/2017), Limiti alla competenza del giudice del lavoro in materia di accertamento dei diritti del lavoratore.

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Data di riferimento: 
06/10/2017

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 06 Ottobre 2017, n. 23418. Est. Riverso.

Fallimento – Accertamento del passivo – Diritti del lavoratore – Competenza del giudice del lavoro – Limiti

Il giudice del lavoro è competente a decidere sulle domande di accertamento o costitutive che vadano al di là dell'affermazione di diritti patrimoniali; mentre il giudice fallimentare mantiene la competenza sulle domande a carattere patrimoniale che ne conseguono e ciò anche se la domanda originaria, riproposta con l'atto di riassunzione, fosse formulata con riferimento ad entrambe, dovendo il giudice del lavoro limitarsi a pronunciarsi sulle prime. Pertanto le domande di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore, anche se seguite da richieste di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento dei crediti, rientrano nella competenza del giudice del lavoro il quale dovrà limitare la propria pronuncia all'accertamento o alla costituzione del diritto (senza pronunciare condanne); e ciò in quanto la vis actractiva attribuita, ai sensi della l. fall. art. 24, alla competenza del tribunale fallimentare riguarda tutte le azioni derivanti dal fallimento. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18267.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: