Corte di Cassazione (23418/2017), Limiti alla competenza del giudice del lavoro in materia di accertamento dei diritti del lavoratore.
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 06 Ottobre 2017, n. 23418. Est. Riverso.
Fallimento – Accertamento del passivo – Diritti del lavoratore – Competenza del giudice del lavoro – Limiti
Il giudice del lavoro è competente a decidere sulle domande di accertamento o costitutive che vadano al di là dell'affermazione di diritti patrimoniali; mentre il giudice fallimentare mantiene la competenza sulle domande a carattere patrimoniale che ne conseguono e ciò anche se la domanda originaria, riproposta con l'atto di riassunzione, fosse formulata con riferimento ad entrambe, dovendo il giudice del lavoro limitarsi a pronunciarsi sulle prime. Pertanto le domande di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore, anche se seguite da richieste di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento dei crediti, rientrano nella competenza del giudice del lavoro il quale dovrà limitare la propria pronuncia all'accertamento o alla costituzione del diritto (senza pronunciare condanne); e ciò in quanto la vis actractiva attribuita, ai sensi della l. fall. art. 24, alla competenza del tribunale fallimentare riguarda tutte le azioni derivanti dal fallimento. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)