Tribunale di Bari – Azioni esecutive promosse per il recupero di crediti sorti dopo l’omologazione del concordato preventivo: ammissibilità.

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Data di riferimento: 
23/08/2017

Tribunale di Bari, Sezione feriale, 23 agosto 2017 – Pres. Saverio de Simone, Rel. Sergio Cassano, Giud. O. Putignano.

 

Concordato preventivo – Creditori - Divieto di avviare o proseguire azioni esecutive – Estensione  - Riferimento ai soli creditori anteconcordatari – Crediti sorti dopo l’omologazione – Proposizione consentita.

L’effetto di protezione dall’avvio o prosecuzione di azioni esecutive sul suo patrimonio, di cui gode  ex art. 168 L.F. l’impresa in concordato preventivo nel periodo compreso tra la pubblicazione del ricorso e la definitività del decreto di omologa, si riferisce ai soli creditori ante concordatari, onde non può  riguardare il credito che sia sorto ad omologazione avvenuta con riferimento al quale il titolare può esperire azione esecutiva, non essendo tenuto al rispetto dei termini e delle condizioni previste dal piano concordatario [nello specifico, il tribunale ha, per tale motivo, rigettato il reclamo proposto dall’impresa in concordato  avverso  il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la sua istanza, ex art. 624 c.p.c.,  di sospensione dell’esecuzione forzata, esecuzione che era stata promossa dal difensore distrattario di una sua controparte,  a cui favore la sezione lavoro dello stesso tribunale aveva con sentenza, emessa in pendenza della procedura concorsuale, liquidato le spese del giudizio ponendole a suo carico].

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17954.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: