T.A.R. Campania - Napoli – Ordinanze sindacali dirette alla tutela dell’ambiente e responsabilità del curatore fallimentare.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
20/06/2017

T.A.R. Campania - Napoli, 20 Giugno 2017. Est. Marotta.

Amministratore società fallita – Comportamento omissivo o commissivo in materia di tutela ambientale – Responsabilità di posizione del curatore fallimentare – Insussistenza.

Annullamento ordinanza sindacale ripristino luoghi e bonifica con smaltimento rifiuti tossici – D. Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii. – art. 192 – Legittimazione passiva Curatela fallimentare – Insussistenza

La curatela fallimentare non può essere considerata destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell'ambiente, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell'impresa fallita, non subentrando tale curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per tale via, alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti (cfr. T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, 3 marzo 2017 n. 520). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Non ricorre alcuno dei presupposti della responsabilità di cui all’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 qualora non sia configurata dalla amministrazione una univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore fallimentare per l'abbandono dei rifiuti (ossia una responsabilità diretta, per fatto proprio), né è configurabile una responsabilità della curatela fallimentare per fatto doloso o colposo, di cui all’ultimo periodo dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. A tale riguardo, rileva la circostanza che il curatore fallimentare non ha la disponibilità giuridica del compendio aziendale della società fallita, essendo legittimato ad esercitare in funzione tutoria il possesso e potendo compiere atti di disposizione solo sulla base della autorizzazione del giudice delegato (cfr. T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, 3 novembre 2014 n. 2623). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

[Nel caso specifico la curatela fallimentare aveva impugnato l’ordinanza sindacale n. 7 con la quale il Sindaco aveva ordinato alla curatela stessa ed al custode giudiziario di: “provvedere, entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, a ripristinare lo stato dei luoghi liberando le aree ispezionate da tutti i rifiuti presenti ed avviarli al recupero e/o allo smaltimento secondo la loro tipologia ed in rispetto alle leggi previste in materia ed a comunicare alle autorità il crono programma dei lavori di caratterizzazione dei rifiuti e di rimozione degli stessi”, nonché di: “attuare quanto previsto dall’art. 242 del D.lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: