Tribunale di Prato – Concordato preventivo: divieto di promuovere azioni esecutive individuali e suo termine finale in caso di richiesta di crediti riconosciuti nel piano
Tribunale di Prato, sentenza 19.09.2017 – Giudice dott.ssa Maria Iannone
Concordato preventivo – Divieto di intraprendere azioni esecutive o cautelari – Termine finale – Ratio della norma – Coordinamento con l’art. 184 L.f.
Concordato preventivo – Divieto di intraprendere azioni esecutive o cautelari – Termine finale – Coordinamento con l’art. 184 L.f. – Dibattito giurisprudenziale – Cessazione divieto in seguito all’omologazione – Richiesta di quanto riconosciuto nel piano – Rispetto par condicio creditorum
Il termine finale del divieto di cui all’art. 168, primo comma, L.f. si ha nel momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diviene definitivo, potendo da quel momento i creditori riprendere ad agire in esecuzione forzata. Il legislatore, infatti, ha inteso garantire il rispetto della par condicio creditorum e il corretto svolgimento della fase iniziale della procedura, ma non anche il successivo adempimento degli obblighi concordatari, che avviene a concordato formalmente chiuso, pur sussistendo la necessità di coordinamento con l’art. 184 L.f., secondo cui il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori. (Matteo Pica Alfieri – Riproduzione riservata)
Fra le diverse tesi giurisprudenziali sul coordinamento tra gli artt. 168 e 184 L.f., va preferita quella secondo cui il divieto di intraprendere azioni esecutive individuali nei confronti del concordato preventivo cessa al momento della definitività del piano concordatario, non perdurando nella fase della sua esecuzione. Impedire oltre questo termine l’azione esecutiva al creditore, che chiede la differenza tra quanto riconosciuto in sede concordataria e quanto non pagato dagli organi della procedura, non solo violerebbe il suo diritto di difesa (non essendo sufficiente la riconosciuta possibilità di chiedere la risoluzione del concordato), ma vanificherebbe la ratio e la voluntas legis dell’art. 168 L.f., poiché in casi come questo non si può parlare di una lesione della par condicio creditorum. (Matteo Pica Alfieri – Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dall’avv. Matteo Pica Alfieri
[Si vedano anche in questa rivista https://www.unijuris.it/node/3624 e https://www.unijuris.it/node/3214 ].
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