Tribunale di Novara – Fallimento e disciplina della locazione finanziaria: applicazione dell’art. 72 quater ai soli contratti ancora pendenti.

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Data di riferimento: 
14/07/2016

Tribunale di Novara, 14 luglio 2016 – Pres. Filippo Lamanna, Giud. Est. Simona Delle Site, Giud. Nicola Tritta.

Locazione finanziaria - Fallimento dell’utilizzatore o della concessionaria – Rapporti perfezionati anteriormente - Integrale adempimento di una delle parti - Applicazione dell’art. 72 quater L.F. – Esclusione – Credito della controparte – Insinuazione al passivo.

In considerazione della collocazione sistematica, nell’ambito della Sez. IV del Titolo II, Capo III della legge fallimentare di disciplina “degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti”,  dell’art. 72 quater L.F., disciplinante la sorte dei contratti di locazione finanziaria in  ipotesi di fallimento dell’utilizzatore o della società autorizzata alla concessione dei finanziamenti, e stante il richiamo ivi operato nella prima di tali ipotesi all’art. 72 L.F., si deve ritenere che, laddove, alla data della sentenza ex art. 15 L.F., almeno una delle parti abbia già integralmente adempiuto la prestazione cui era contrattualmente tenuta, i contratti di locazione restino al di fuori dell’ambito applicativo dall’art. 72 quater , residuando in tal caso solo il diritto di credito della controparte a ricevere la propria controprestazione secondo le regole del concorso, dovendosi dedurre che la volontà del legislatore sia stata quella di normare, anche in quel caso, solo  i rapporti contrattuali perfezionatisi prima della dichiarazione di fallimento che, a tale data, siano rimasti ineseguiti in tutto o in parte da entrambi i contraenti [nello specifico la Corte ha, trattandosi di contratto giunto a scadenza prima della dichiarazione di fallimento e quindi non pendente, respinto, in particolare, la richiesta della curatela, come formulata ai sensi dell’art. 72 quater L.F. , di conferma, a fronte del diritto per la concedente di insinuare al passivo il suo credito relativo alle rate rimaste insolute, dell’obbligo per lo stesso di versare alla stessa curatela la differenza tra quanto a tale titolo riconosciutogli e la somma ricavata dalla vendita dell’immobile, oggetto del precedente contratto di locazione finanziaria, pervenutogli in restituzione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16019.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
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