Tribunale di Bari –Azione esecutiva nei confronti di impresa assoggettata a concordato preventivo e limiti temporali del divieto previsto dall’art. 168 l.f.
Tribunale di Bari, 18 Luglio 2017. Est. Mastropasqua.
Azioni esecutive sul patrimonio del debitore sottoposto a concordato preventivo – Divieto previsto dall’art. 168 l.f. – Limiti temporali.
Il divieto previsto dal’art. 168 l.f., a pena di nullità, per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per titolo o causa anteriore alla data in cui il decreto di omologazione del concordato è divenuto definitivo non può estendersi anche all’ipotesi in cui il credito azionato sia maturato solo a seguito della pubblicazione di una sentenza in data successiva alla definitività del decreto di omologazione del concordato. Diversamente si disattenderebbe il limite temporale voluto dal legislatore (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)