Tribunale di Modena – Riparti parziali in corso di fallimento: liquidazione di somme ed accantonamenti a favore dei creditori opponenti alla luce del novellato art. 110 L.F.
Tribunale di Modena, Sez. civile e fallimentare, 03 aprile 2017 – Giud. Del. Alessandra Mirabelli.
Fallimento – Riparti parziali - Assegnazione di somme a favore dei creditori opponenti – Nuovo art. 110 L.F. - Necessario previo rilascio di idonea garanzia.
Fallimento - Riparti parziali - Creditori opponenti – Mancata prestazione della garanzia – Novellato art. 110 L.F. – Obbligo di accantonamento delle somme oggetto dei giudizi di opposizione – Interpretazione desumibile.
Stante che l’ art. 110, primo comma, L.F., come modificato dall’art. 6 della legge 30/6/2016 n. 119 (in vigore dal 3 luglio 2016) di conversione del D.L. 3/5/2016 n. 51, prevede che il curatore, nel disporre i riparti parziali, "riservi" le somme per le spese di procedura e per il resto individui le somme immediatamente ripartibili e quelle ripartibili ai creditori opponenti solo previo rilascio da parte degli stessi di una fideiussione a garanzia della restituzione di quanto ripartito in eccesso all'esito dei giudizi di cui all'art.98 L.F., si deve ritenere che, laddove il creditore opponente si possa collocare utilmente all'esito favorevole dell'opposizione nel riparto parziale delle liquidità disponibili (al netto, cioè, delle sole spese di procedura previste), debba essergli data la possibilità di ottenere anticipatamente l'assegnazione delle somme previo rilascio di idonea garanzia di restituzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La lettura del novellato art. 110, primo comma, L.F. si deve ritenere problematica laddove il creditore opponente non presti la garanzia richiesta; purtuttavia, alla luce del disposto del quarto periodo di tale comma, che prevede che i creditori postergati rispetto agli opponenti, che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all’accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell’articolo 98 L.F., hanno la facoltà di ottenere il pagamento in sede di reparto, anch’essi, previa presentazione di fideiussione (si presuppone a favore degli opponenti), si deve ritenere che il legislatore abbia voluto introdurre un obbligo di accantonamento (rectius, un divieto di distribuzione o accantonamento meramente contabile) in favore di coloro che, a prescindere dalle ipotesi già contemplate dall’immutato art. 113, primo comma n. 2 e 3, L.F. e da ogni delibazione circa la fondatezza o meno delle pretese azionate, abbiano in corso anche soltanto un giudizio di opposizione in primo grado. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)