Corte di Cassazione (35786/2017) – Pagamento in corso di concordato preventivo, ante o post omologazione, di un debito pregresso per IVA: esclusione dei reati di bancarotta preferenziale e di omesso versamento di quel tributo.
Corte di Cassazione, Sez. III pen., 20 luglio 2017 n. 35786 – Pres. Aldo Cavallo, Rel. Aldo Aceto.
Concordato preventivo – Ammissione alla procedura – Debito pregresso per IVA – Contribuente - Pagamento ante omologazione - Incriminazione per il reato di bancarotta preferenziale – Esclusione.
Concordato preventivo – Deposito della domanda - Scelta di natura privatistica – Svolgimento della procedura - Percorso giurisdizionalmente disegnato – Debito per IVA – Accordo di ristrutturazione dei debiti o transazione – Fissazione di una scadenza successiva a quella originaria – Omologazione – Pagamento – Reato di omesso versamento – Insussistenza.
Si deve ritenere che non violi il principio di uguaglianza tra creditori e non sia esposto al rischio di incriminazione per il reato di bancarotta preferenziale il contribuente che, per non incorrere nella commissione del reato previsto dall’art. 10 ter del D. Lgs. 74/2000, effettui, dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo mediante la quale aveva in particolare garantito il pagamento del 100% dei debiti tributari, alla scadenza prevista, il versamento dell’IVA dovuta e non pagata all’erario relativamente ad un periodo antecedente la richiesta, anche laddove ciò avvenga dopo l’ammissione alla procedura ma anteriormente alla sua omologazione, in quanto manca, in questo caso, il dolo specifico (la volontà cioè di favorire un creditore a danno degli altri) richiesto ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 216, terzo comma, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservato)
Seppure all’iniziativa del debitore di accedere alla procedura di concordato preventivo non consegua l’elisione degli obblighi giuridici di natura pubblicistica, come il versamento dell’IVA, si deve ritenere che l’intervenuta omologazione del concordato, laddove intervenga dopo la scadenza del termine originariamente previsto per il pagamento del debito tributario ma prima del termine fissato a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. o di una transazione di cui all’art. 182 ter L.F., possa incidere sulla sussistenza, al momento della scadenza concordata, dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 10 ter del D. Lgs. 74/2000, nel senso di escluderla. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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