Corte di Cassazione (32385/2017) – Bancarotta fraudolenta post fallimentare: presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della responsabilità dell’extraneus per concorso nel reato.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 05 luglio 2017 n. 32385 – Pres. Grazia Lapalorcia, Rel. Antonio Settembre.
Bancarotta fraudolenta – Extraneus – Concorso nel reato – Lesione dei diritti dei creditori – Attività causalmente orientata - Presupposto oggettivo.
Bancarotta fraudolenta – Extraneus – Concorso nel reato - Sussistenza dell’elemento soggettivo - Diritti dei creditori - Volontà della lesione – Accettazione del rischio di tale eventualità - Presupposto necessario e sufficiente.
La responsabilità dell’extraneus nella bancarotta post-fallimentare si modella su quella dell’imprenditore fallito, nel senso che presuppone la commissione del reato da parte di quest’ultimo ed un’attività causalmente orientata dell’extraneus volta a realizzare l’evento tipico rappresentato dalla lesione dei diritti dei creditori del fallimento o a favorirne la realizzazione. (Pierluigi Ferrini Riproduzione riservata)
Affinché sia provato il dolo dell’extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta post-fallimentare si deve ritenere necessaria la volontarietà della di lui condotta di apporto a quella dell’intraneus, comportante la consapevolezza del depauperamento che determina ai danni dei creditori; pertanto, con riguardo all’elemento soggettivo, rileva, a carico dell’extraneus, non solo la volontà dolosamente diretta alla lesione dei diritti della massa o diretta a nascondere denaro alla procedura in concorso col fallito, ma anche la semplice accettazione di una siffatta eventualità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.32385.2017.pdf