Tribunale di Treviso – Fallimento: istanza del concedente di insinuazione al passivo dell’utilizzatore fallito del credito per spese condominiali di un immobile concesso in leasing.

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Data di riferimento: 
08/06/2017

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 08 giugno 2017 - Pres. Antonello Fabbro, Rel. Caterina Passarelli, Giudice  Gianluigi Zulian.

Fallimento – Immobile in leasing – Spese condominiali – Pagamento - Assenza di specifica pattuizione - Onere ricadente sulla proprietà – Concedente - Domanda di insinuazione al passivo -    Istanza di restituzione di quanto pagato – Inaccoglibilità.

L’onere di provvedere al pagamento delle spese condominiali di un immobile concesso in leasing, risolto per inadempimento del contratto, laddove risulti non essere stato pattuito che le stesse risultino a carico dell’utilizzatore, compete, in caso di successivo fallimento di questo, al titolare del diritto di proprietà che, pertanto,  non può ottenere, mediante istanza di insinuazione al passivo, la restituzione di quanto  a tale titolo pagato [nello specifico il tribunale, prima ancora di accertare l’esatta qualificazione di quanto asseritamente dovuto,  ha pertanto respinto l’opposizione ex art. 98 L.F. proposta dal concedente di un immobile in leasing avverso la decisione del Giudice delegato che aveva considerato non spettante la somma dallo stesso richiesta in prededuzione  a titolo di spese condominiali]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Treviso%208.06.%202017%20cron.%203397.2017.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: