Tribunale di Milano – Concordato preventivo con riserva ed istanza di scioglimento o sospensione di contratti pendenti: inaccoglibilità. Inaccoglibilità dell’istanza di scioglimento dei contratti accessori ad un mutuo bancario già concesso.
Tribunale di Milano 09 marzo 2017 - Pres. Rel. Caterina Macchi.
Domanda di concordato “in bianco” – Istanza di scioglimento o sospensione di contratti pendenti – Mancato deposito del piano e della proposta – Inammissibilità.
Concordato preventivo – Contratti di mutuo - Annesso contratto di garanzia - Istanza di scioglimento o sospensione – Finanziamento già erogato – Contratto non pendente – Presupposto necessario – Inaccoglibilità della richiesta.
Risulta inammissibile la richiesta, formulata in sede di deposito di un ricorso per l’ammissione a concordato “in bianco”, di scioglimento o sospensione di contratti pendenti in mancanza del deposito del piano e della proposta concordataria, difettando qualsivoglia termine di riferimento che consenta al Tribunale un esercizio del proprio potere discrezionale sulla base di elementi obiettivamente riscontrati e coerenti con il contenuto della proposta definitivamente formulata ai creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Deve considerarsi non accoglibile l’istanza di scioglimento o sospensione ex art. 169 bis L.F., formulata dal debitore in sede di concordato preventivo, di alcuni contratti di garanzia accessori ad un contratto di mutuo parimente stipulato e già integralmente finanziato da parte delle Banche, in quanto per contratto in corso di esecuzione deve intendersi un contratto che al momento del deposito della predetta istanza risulti ineseguito o non ancora integralmente eseguito da tutte le parti contraenti.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)