Corte di Cassazione (8385/17) – Amministratore di fatto di società fallita, indagato per bancarotta: sottoposizione dello stesso a misure cautelari ex art. 274 c.p.p. anche qualora non ne venga dichiarato il fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 21 febbraio 2017 n. 8385 - Pres. Stefano Palla, Rel. Alfredo Guardiano.
Bancarotta – Provvedimenti cautelari nei confronti dell’indagato – Ordinanza del GIP – Conferma del tribunale – Ricorso per Cassazione – Presupposti di ammissibilità.
Bancarotta – Ipotesi di reato – Amministratore di fatto – Riconoscimento della qualifica – Criterio di prova – Giudice di merito - Valutazione di fatto – Motivazione valida – Insindacabilità in sede di legittimità.
Dichiarazione di fallimento – Socio di fatto - Mancata estensione della pronuncia - Reati fallimentari – Incriminazione possibile.
In tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari disposti dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza e confermati dal tribunale ex art. 309 c.p.p., il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero quando si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La prova della posizione di amministratore di fatto di cui all’art. 2639 c.c., che consiste non necessariamente nell’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma solo in un continuo, non episodico esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, si deve ritenere acquisita qualora risulti accertato in modo sintomatico l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi settore gestionale dell’attività aziendale; trattasi di valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità laddove sostenuta da congrua e logica motivazione [nello specifico, a seguito del riconoscimento di tale qualità dell’indagato e della necessità di tutela della collettività in ragione della notevole gravità delle condotte illecite poste in essere, la Corte ha confermato, in quanto adeguatamente motivata, l’ordinanza degli arresti domiciliari disposta dai giudici del merito nei confronti dello stesso per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, bancarotta documentale e preferenziale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di reati fallimentari, la mancata estensione al socio della dichiarazione di fallimento non preclude, di per sé, la responsabilità penale del socio che si sia ingerito nella gestione delle attività aziendali, svolgendo il ruolo di amministratore di fatto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.Pen_.%208385.2017.pdf