Corte di Cassazione (1470/17) - Fallimento: reclamo ex art. 18 proposto dalla debitrice in ragione dell’asserita nullità della notificazione del ricorso e dell’avvenuto trasferimento all’estero della sede legale.
Corte di Cassazione - Sez. I civ., 23 marzo 2017 n. 1470 - Pres. Antonio Didoni, Rel. Maria Acierno.
Fallimento – Reclamo – Motivo – Istanza del debitore e decreto di fissazione di udienza - Nullità della notifica all’estero - Mancata traduzione dell’atto – Destinatario –Rifiuto e rinvio al mittente dell’atto – Presupposto necessario – Omissione - Irrilevanza dell’eccezione.
Fallimento – Trasferimento della sede legale all’estero – Presunzione di coincidenza con la sede effettiva – Superamento – Natura fittizia del cambiamento - Indici rivelatori.
Fallimento – Reclamo – Censura relativa ad alcune esposizioni debitorie – Irrilevanza - Pluralità degli indici di insolvenza - Decisività.
In sede di reclamo ex art. 18 L.F., il debitore, per poter validamente eccepire la nullità della notifica, eseguita all’estero, nei suoi confronti, del ricorso relativo alla dichiarazione di fallimento, per violazione del disposto di cui all’ art. 8 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea n. 1393/2007, in particolare per mancato assolvimento dell’obbligo, rientrante nel più ampio concetto di diritto di difesa come inteso dal legislatore comunitario, di provvedere alla traduzione dell’atto stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto della notifica, si deve ritenere che debba necessariamente dedurre di avere provveduto, seppure anche in modo differito, a rifiutare, come previsto da detta normativa,, l’atto mediante il suo rinvio al mittente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Costituiscono indici probatori che consentono in Italia il superamento della presunzione della coincidenza tra sede legale e sede effettiva contenuta nell’art. 3 del Reg. CE n. 1346 del 2000, riguardante specificatamente le procedure di insolvenza transfrontaliere, i seguenti indizi: a) che il trasferimento all’estero della sede legale dopo il manifestarsi della crisi d’impresa non sia accompagnato dalla prosecuzione della stessa attività svolta nel territorio nazionale e dallo spostamento all’estero dell’attività direttiva, amministrative ed organizzativa dell’impresa e si determini, viceversa, una discontinuità, o dovuta all’inesistenza di qualsiasi attività o all’impostazione di una attività, fittizia o reale, non riconducibile a quella preesistente; b) che l’organo amministrativo o chi ha maggiormente operato nell’impresa sia cittadino italiano senza collegamenti con lo stato straniero; c) che il trasferimento della sede legale, pur posto in essere conformemente alla legge dello stato estero interessato, si risolva in un atto meramente formale e, pertanto, meramente fittizio, in quanto, in particolare, nella stessa sede risultino, come nel caso specifico, ubicate un numero molto elevato di altre società. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Deve considerarsi inconsistente in sede di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento la censura che si limiti a contestare del tutto genericamente solo poche delle molteplici esposizioni debitorie che compongono l’ampio quadro dell’insolvenza della società fallita. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%201470.2017.pdf