Tribunale di Napoli – Locazione finanziaria - Inammissibilità dell’assegnazione al curatore del termine di cui all’art. 72 l.f. da parte del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo.
Tribunale di Napoli, 19 Gennaio 2017 – dott. Stanislao De Matteis, pres. Est..
Fallimento – Leasing – Opposizione allo stato passivo – Assegnazione da parte del tribunale del termine di cui all’art. 72 l.f. – Inammissibilità
Fallimento – Locazione finanziaria – Richiesta di ammissione al passivo della somma pari alla differenza fra il credito vantato e il ricavato dalla nuova allocazione prima dello scioglimento del contratto – Improcedibilità
Deve essere dichiarata improcedibile l’opposizione allo stato passivo con la quale l’opponente (concedente in un contratto di leasing) chieda l’assegnazione alla curatela del “termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto” previsto dall’art. 72 comma 2 l.f. e ciò in quanto è il giudice delegato e non il tribunale che deve assegnare detto termine. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Deve essere dichiarata improcedibile la domanda di ammissione al passivo con la quale il concedente un bene in leasing chieda l’ammissione della somma pari alla differenza fra il credito vantato e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene nell’ipotesi in cui non siano conosciute le scelte del curatore. Nell’ipotesi in cui il curatore sciolga il contratto detta domanda potrà essere proposta solo nei limiti in cui, venduto il bene o altrimenti allocato a valori di mercato, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dall’allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolamentazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)