Tribunale di Brescia – Esecuzione immediata delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza pronunciata in primo grado all’esito del giudizio promosso ex art. 64 L.F., ancorché la sentenza non sia ancora passata in giudicato.

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Data di riferimento: 
21/10/2016

Tribunale di Brescia, 21 ottobre 2016 – dott.ssa Vincenza Agnese.

Fallimento – Inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 L.F. – Sentenza costitutiva –  Rapporto di mera dipendenza tra le statuizioni condannatorie e la pronuncia di inefficacia dell’atto a titolo gratuito – Esecuzione – Ammissibilità.

Nel caso di sentenza avente natura costitutiva, l’esecuzione delle statuizioni condannatorie può essere anticipata rispetto all’effetto costitutivo producibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza qualora l’effetto condannatorio sia meramente dipendente dalla parte di pronuncia avente efficacia costitutiva e non legato a quest’ultima da un vero e proprio nesso sinallagmatico. Questo rapporto di mera dipendenza è ravvisabile in caso di declaratoria di inefficacia ex art. 64 L.F., di talchè le statuizioni di condanna (alle spese e alla restituzione) sono suscettibili di immediata esecuzione.  (Lucrezia Quoco – Riproduzione Riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16755.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: