Tribunale di Ancona – Concordato preventivo: convenzione di anticipazione bancaria e ipotesi di compensazione tra operazioni di accredito anteriori all’ammissione alla procedura e riscossioni successive.
Tribunale di Ancona 03 giugno 2015 – Pres. Mario Vincenzo D’Aprile, Est. Manuela Mari.
Concordato preventivo - Contratto di anticipazione su ricevute bancarie - Patto di compensazione o elisione nel conto di partite di segno opposto – Efficacia – Anticipazioni e riscossioni - Anteriorità e posteriorità rispetto all’ammissione - Banca – Diritto a compensare.
Qualora il correntista ammesso alla procedura di concordato preventivo agisca (come nello specifico) ex art 700 c.p.c. per ottenere dalla banca la restituzione dell'importo delle ricevute dalla stessa posteriormente incassate sulla base di un contratto di anticipazione su ricevute bancarie regolato in conto corrente, occorre accertare se la convenzione contenga una clausola attributiva a detto istituto del diritto di incamerare a suo favore le somme riscosse (c.d. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), in quanto in tal caso la banca ha diritto, ai sensi dell’ art. 56 L.F. come richiamato dall’art. 169 L.F., a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente anteriormente alla ammissione del correntista alla procedura concorsuale, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della “cristallizzazione dei crediti” con la conseguenza che il correntista non ha diritto a che la banca riversi a suo favore le somme riscosse (nello stesso senso vedasi in questa rivista Corte di Cassazione n. 17999/2011 http://www.unijuris.it/node/1513). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)