Tribunale di Prato – Concordato preventivo: limiti della possibile esecuzione forzata per crediti anteriori riconosciuti nel piano concordatario definitivamente omologato dal Tribunale.

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Data di riferimento: 
20/07/2016

Tribunale di Prato, Sez. unica civile esecuzioni mobiliari, ordinanza 20.07.2016 – Giudice dott.ssa Moretti

Concordato preventivo – esecuzione mobiliare nei confronti della società in concordato – revoca ordinanza di sospensione – credito riconosciuto nel piano concordatario

Concordato preventivo – esecuzione per crediti anteriori dopo l’omologazione – possibilità – limiti – riconoscimento del credito nel piano concordatario – palese pretermissione del diritto di credito dell’esecutante

Deve revocarsi la sospensione dell’esecuzione nei confronti di una società in concordato preventivo, disposta inaudita altera parte, poiché l’art. 168 L.f. non può essere interpretato fino a ricomprendere nel suo ambito applicativo procedure esecutive azionate per soddisfare un credito riconosciuto nel piano concordatario definitivamente omologato dal Tribunale, dunque incapace di arrecare squilibrio alla procedura concorsuale, che già conosce ed ha ammesso sia l’esistenza che l’estensione del credito medesimo. (Matteo Pica Alfieri – Riproduzione riservata). 

L’esecuzione per crediti anteriori al concordato può essere promossa nei confronti della procedura in seguito alla definitiva omologazione, nei limiti delle pretese cristallizzate nel piano concordatario e purché sia provata la palese pretermissione delle ragioni di credito dell’esecutante, ossia l’avvenuto pagamento integrale, in data anteriore all’instaurazione della procedura esecutiva, dei creditori appartenenti alla medesima classe. (Matteo Pica Alfieri – Riproduzione riservata).

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: