Tribunale di Napoli Nord – Ammissione al passivo del credito del soggetto che aveva instaurato una procedura esecutiva immobiliare, proseguita in corso di fallimento su iniziativa dal creditore fondiario.
Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 16 novembre 2016 - Pres. Maria Grazia Lamonica, Est. Giovanni Di Giorgio.
Fallimento – Divieto di azioni esecutive – Finanziamento fondiario – Beni ipotecati a garanzia – Ipotesi di deroga al divieto – Prosecuzione del giudizio - Privilegio meramente processuale – Ambito della procedura individuale - Assegnazione provvisoria di somma - Riconoscimento definitivo - Modalità - Insinuazione al passivo – Onere del creditore fondiario.
Fallimento – Creditore non fondiario – Spese intraprese di procedura espropriativa immobiliare – Istanza di ammissione al passivo – Opposizione – Accoglimento – Conservazione del bene alla massa - Riconoscimento del privilegio ex art. 2770 c.c..
L’art. 41, secondo comma, del T.U.B. (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che, in deroga al divieto previsto dall’art. 51 L.F., prevede che l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, configura un privilegio di carattere meramente processuale, onde ne consegue che l’assegnazione della somma disposta nell’ambito della procedura individuale ha carattere provvisorio, sì che è onere dell’istituto che intende rendere definitiva quell’assegnazione, nel rispetto del principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall’ art. 52 L.F., di insinuarsi allo stato passivo in modo da consentire la graduazione dei crediti cui è finalizzata la procedura concorsuale. Tale impostazione trova conforto nella previsione espressa appunto nell’art. 52, ultimo comma, L.F. dell’onere di insinuazione anche per i creditori esentati dal divieto di cui all’art. 51 L.F. e nella previsione della collocazione, nel progetto delle somme da ripartire nel fallimento ai sensi dell’art. 110, primo comma, L.F., anche dei crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive, nonché nella circostanza secondo cui il bene esecutato, benché venduto fuori del fallimento, costituisce attivo del fallimento onde sul ricavato di esso il curatore può calcolare in percentuale il suo compenso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In sede di esecuzione individuale, iniziata o proseguita ex art. 41, secondo comma, del T.U.B., possono essere provvisoriamente riconosciuti i crediti, eventualmente anche per spese, del solo creditore fondiario, mentre ogni questione attinente al creditore non fondiario deve essere definitivamente affrontata e risolta in sede di stato passivo e di riparto nel fallimento, ivi compreso il rimborso delle spese esecutive sostenute dal creditore procedente non fondiario, cui va riconosciuto il privilegio immobiliare ex art. 2770 c.c. per avere lo stesso, con il pignoramento e le spese conseguenti esecutive, conservato alla massa attiva fallimentare un bene, che senza la sua attività avrebbe potuto esserle distolto (nello specifico, il tribunale, in accoglimento di un’opposizione proposta ex artt. 98 e 99 L.F., ha, pertanto ammesso al passivo in privilegio il ricorrente per le spese vive dallo stesso sostenute per l’instaurazione di una azione esecutiva individuale nei confronti della società fallita in bonis, procedura esecutiva che era poi proseguita a seguito del fallimento in virtù dell’intervento del creditore fondiario). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)